IL TRIBUNALE 
 
    Rilevato che: 
        il creditore procedente Roberto Buonanno  procuratore  di  se
medesimo vanta nei confronti del Comune di Pozzuoli un  credito  pari
ad € 798,68 in virtu' del titolo esecutivo e del precetto agli atti; 
        il predetto Buonanno dopo aver intimato precetto al debitore,
stante  l'inerzia  di  quest'ultimo,  ha  provveduto   a   notificare
pignoramento al San Paolo Banco di Napoli in qualita' di debitore del
debitore in virtu' del servizio di tesoreria; 
        ai sensi dell'art. 546, 1° comma c.p.c., il terzo  ha  dovuto
vincolare solo ed esclusivamente la  complessiva  somma  di € 1198,02
(vale a dire la somma oggetto del precetto piu' la meta'  pari  ad  €
399,34); 
        le spese di esecuzione assommano a complessivi  € 674,87  (di
cui € 31,83 per spese vive per costi  di  iscrizione  a  ruolo  e  di
notifica del pignoramento, € 397,00 per diritti, € 70,00 per onorari,
€ 107,17 per iva,  €  10,50  per  c.p.a.  ed  €  58,37  per  rimborso
forfettario del  12,5%  su  diritti  e  onorari),  e  cio',  peraltro
considerando i minimi tariffari  e  specificando  che  a  tale  somma
dovra' aggiungersi poi quella di € 171,79 a titolo di tassa fissa  di
registrazione del provvedimento di assegnazione, giungendo  cosi'  ad
un totale di € 846,66; 
        quindi, sottratta dalla somma accantonata in pignoramento  le
spese  di  € 846,66  residuano  per  la  soddisfazione  del  capitale
precettato ed accessori € 351,36 e cio' perche' si  sono  considerati
gli onorari al minimo, altrimenti verificandosi, presumibilmente,  un
maggiore scarto se non la assoluta incapienza; 
        il creditore, percio', anche dopo l'assegnazione, continuera'
a vantare un credito insoddisfatto per il residuo di  € 447,32  oltre
accessori,  somma  che  puo'  essere  posta  a  base  di  una   nuova
esecuzione,  con  l'evenienza  di  una  ulteriore  e   piu'   gravosa
incapienza, posto che piu' diminuisce la  sorta  capitale  precettata
piu' diminuisce la somma  oggetto  del  pignoramento  e  quindi  piu'
aumentano le probabilita' che detta somma non sia idonea a soddisfare
il capitale oltre le spese di esecuzione; 
        il creditore procedente ha chiesto  sollevarsi  questione  di
costituzionalita' dell'art. 546, primo comma, il cui meccanismo,  per
quanto detto, impedisce la  soddisfazione  della  pretesa  creditoria
oppure costringe a  ulteriori  azioni  esecutive  che,  oltre  a  non
garantire  la  soddisfazione  del  credito  (come  si  evince   dalla
fattispecie in esame),  producono  una  sorta  di  frazionamento  del
credito imposto ex lege e cio' in contrasto con l'art. 111 Cost. come
ritenuto notoriamente dal diritto vivente della suprema Corte  (Cass.
sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726); 
    Considerato che: 
        come noto, le spese di esecuzione vanno in c.d. prededuzione,
nel senso che  deve  prima  adempiersi  alla  soddisfazione  di  tale
obbligazione e poi procedere alla soddisfazione del  credito  vantato
per capitale; 
        in seguito alla previsione cogente dell'art. 546,  c.p.c.  il
creditore procedente non puo' ottenere soddisfazione,  posto  che  le
somme accantonate dal terzo sono  sufficienti  appena  a  coprire  le
spese di esecuzione calcolate al minimo e parte del capitale; 
        il meccanismo dell'art. 546, primo comma, per come congegnato
e' tendenzialmente idoneo ad impedire definitivamente al creditore la
soddisfazione del suo credito se  non  al  prezzo  di  rinunziare  al
rimborso delle spese di esecuzione; 
    Ritenuto sul piano della conformita' alla  Costituzione  e  della
non manifesta infondatezza che quanto descritto: 
        a) e'  manifestamente  irrazionale  ex  art.  3  Cost.  posta
l'impossibilita' per il creditore  di  ottenere  soddisfazione  della
propria pretesa non deriva da una dichiarazione negativa  del  terzo,
bensi' da una esplicita previsione normativa (cioe',  dall'art.  546,
primo comma c.p.c.); 
        b) e' in contrasto con l'art. 24 Cost.  posto  che  la  norma
dell'art. 546,  c.p.c.  svuota  di  significato  la  possibilita'  di
accedere alla tutela giurisdizionale del creditore che vanti somme di
non rilevante entita', e quindi in tutti i casi l'accantonamento  del
capitale piu' il suo 50% sia tale da non coprire affatto o da coprire
appena le spese di esecuzione; 
        c) e' contrario all'art. 3 e 24 perche', per quanto, nel  suo
complesso il procedimento esecutivo si manifesta fatalmente  inidoneo
a soddisfare la pretesa creditoria e quindi a  raggiungere  lo  scopo
per cui il processo esecutivo e' concepito; 
        d) e', altresi', in contrasto sempre con l'art. 3  Cost.,  in
primo luogo, per irragionevolezza della norma appena si pensi che  la
impossibilita'   di   soddisfare   il   creditore   procedente   puo'
ulteriormente verificarsi - anche in presenza di somme precettate  di
maggiore  entita' -  laddove  siano  spiegati  interventi  di   altri
creditori e che cio', peraltro, in ipotesi, accentua le  probabilita'
di apertura di procedure esecutive  tendenzialmente  ad  libitum  per
quanto spiegato al punto sub e): in sintesi, e' si e'  quasi  tentati
di dire che il meccanismo dell'art.  546,  c.p.c.  e'  potenzialmente
idoneo  a  determinare  una  sorta  di  spirale  «inflattiva»   delle
procedure esecutive; in secondo luogo, perche' la,  per  cosi'  dire,
«autoalimentazione»  del  processo  esecutivo  comporta   costi   non
necessari anche a carico del debitore; 
        e) e' in contrasto con l'art. 97  Cost.  perche'  rischia  di
appesantire in modo irragionevole il  processo  esecutivo  presso  il
terzo  e  a  provocare  in  ipotesi  vere   e   proprie   disfunzioni
organizzative, posto che apre la porta a scenari processuali  atti  a
creare  meccanismi  di  esecuzione  coattiva  virtualmente  infiniti,
appena si pensi  che,  per  un  verso,  il  creditore  potra'  sempre
esperire un nuovo pignoramento  per  ottenere  la  soddisfazione  del
credito residuo o anche totale laddove la somma pignorata sia  idonea
a soddisfare solo le spese; per altro verso,  il  meccanismo  diventa
del tutto ingestibile e imprevedibile nelle sue conseguenze  pratiche
laddove siano spiegati  piu'  interventi  con  i  conseguenti  e  non
preventivabili potenziali maggiori costi di gestione del processo; 
        f) e', altresi', in contrasto con l'art. 97 Cost.  perche'  i
perversi   potenziali    descritti    sviluppi    processuali    sono
potenzialmente pericolosi proprio per  gli  enti  pubblici  debitori,
che - per una tendenziale costante solvibilita' - potrebbero trovarsi
esposti ad una pluralita'  di  pignoramenti  presso  terzi  posti  in
essere al solo fine di  lucrare  sulle  spese  legali,  il  tutto  in
spregio alle esigenze di razionale utilizzo delle finanze pubbliche; 
        g) e', altresi', in contrasto con l'art.  111  Cost.  perche'
determina ex lege la parcellizzazione del credito di modesta entita',
frazionamento  considerato  non  conforme  a  legge  e  ai   principi
costituzionali dal citato orientamento giurisprudenziale; 
        h) e', infine,  in  contrasto  con  l'art.  3  Cost.  perche'
irragionevolmente  impone  tale  limite  al  pignoramento   solo   ed
esclusivamente per le procedure esecutive mobiliari e presso terzi  e
non gia' anche per le procedure esecutive immobiliari; 
    Considerato,  infine,  sul  piano  della  rilevanza   che   nella
fattispecie in esame  l'impossibilita'  di  soddisfare  il  creditore
deriva solo ed esclusivamente dal descritto meccanismo dell'art. 546,
primo comma c.p.c., atteso  che  nel  caso  in  esame  non  opera  l'
opponibilita'  del  vincolo  ex  art.  159,  decreto  legislativo  n.
267/2000, atteso  che  dagli  atti  emerge  per  tabulas  che  l'ente
debitore non ha rispettato la cronologia dei pagamenti; 
    Considerato infine sul piano di diverse possibili interpretazioni
che  non  sembrano   possibili   alternative   opzioni   ermeneutiche
costituzionalmente orientate dell'art.  546  c.p.c.,  atteso  che  la
previsione e' estremamente  chiara  nel  riferirsi  alle  sole  somme
precettate piu' meta'  e  che,  per  altro  verso,  non  la  si  puo'
estendere anche alle spese di esecuzione, posto  che -  essendo  tali
spese ovviamente successive a quelle di  precetto  -  il  legislatore
avrebbe almeno dovuto prevedere delle somme ulteriori da  accantonare
tali  da  contenere  con  sicurezza  anche  le  spese  di  esecuzione
necessarie in caso di non adempimento di quanto in precetto. 
    Ritenuto, quindi, la rilevanza e non manifesta infondatezza della
questione  di  costituzionalita'  illustrata  dall'avv.  Buonanno  in
qualita' di procuratore di se medesimo.